Prosegue la nostra rubrica L’avvocato risponde sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che potete scrivere alla nostra redazione mandando una e-mail all’indirizzo redazione@sangavinomonreale.net per porre le vostre domande al nostro avvocato.
In questo appuntamento chiariremo alcuni dettagli relativi ad una recente sentenza della Cassazione.
Cassazione: “Il cambio di sesso non è motivo valido per divorziare”. I giudici sollevano dubbi di legittimità Costituzionale sul “divorzio imposto” a colui che cambia sesso.
L’Avvocato risponde
Ultimamente si sente sempre più parlare, in Italia e all’estero, e sotto diversi profili, del matrimonio, dei suoi presupposti, e del divorzio. Emblematica in tale senso è una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la quale ha disposto come il divorzio “imposto” alla coppia “, nella quale uno dei coniugi abbia proceduto alla rettificazione del sesso sia’ “discriminatorio” e violi diritti fondamentali della persona. E’ quanto statuisce la Suprema Corte di Cassazione, rilevando che “le scelte appartenenti alla sfera emotiva ed affettiva costituiscono il fondamento dell’autodeterminazione” e “si esplicano al di fuori di qualsiasi ingerenza statuale”,osservando che, il matrimonio “e’ fondato in via esclusiva” sul “canone indefettibile del consenso”.
La vicenda, in particolare, da cui ha origine tale ordinanza, riguarda una coppia dell’Emilia Romagna: il marito, nel 2009, decideva di cambiare sesso, e, a seguito della pronuncia di rettifica di sesso, l’ufficiale di stato civile aveva annotato nel registro degli atti del Comune di Bologna, la cessazione degli effetti civili del matrimonio del transessuale. La coppia, in seguito, aveva adito il Tribunale domandando la cancellazione di tale annotazione e il Tribunale di Modena accoglieva la loro domanda, rilevando che “l’annotazione di scioglimento del matrimonio per l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso puo’ eseguirsi solo in forza di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria che dichiari la cessazione del vincolo coniugale”.
La Corte d’appello di Bologna, invece, accogliendo le ragioni del ministero dell’Interno, capovolgeva il verdetto ritenendo che“consentire il permanere del vincolo matrimoniale, rettificato che sia il sesso dei coniugi, vuol dire mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di legittimità, la diversità sessuale dei coniugi, dovendosi ritenere tutta la disciplina normativa dell’istituto rivolta ad affermare tale requisito”. La Corte di Cassazione, a cui si era quindi rivolta la coppia, ha dichiarato “rilevanti e non manifestamente infondate” le questioni di legittimità contenute nel ricorso e trasmesso quindi gli atti alla Corte Costituzionale, dopo aver sollevato una serie di dubbi, in particolare chiedendo alla Consulta di verificare la legittimità delle norme disciplinanti le rettificazioni di sesso. Per la Suprema Corte, tali norme violerebbero gli articoli 2 (diritti inviolabili della persona), 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 29 (famiglia e matrimonio), della nostra Costituzione, nelle parti in cui si prevede che “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza la necessita’ di una domanda e di una pronuncia giudiziale” e che, sia chi cambia sesso che il coniuge, non abbiano “diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale” in alcun tipo di giudizio.
Inoltre, nell’ordinanza in questione, la Cassazione solleva dubbi di violazione del principio di uguaglianza per “l’ingiustificata disparita’ di regime giuridico tra l’ipotesi di scioglimento automatico, operante ‘ex lege’ del vincolo coniugale” previsto dalla norma sulla rettifica di sesso e alcune ipotesi previste dalla legge sul divorzio.
Ora spetta alla Corte Costituzionale, che è il Giudice che deve occuparsi di tutte le norme in rapporto alla nostra Costituzione, pronunciarsi in merito: ad ogni modo sarà di sicuro una decisione di grande importanza e di sicuro impatto per dei temi, quelli del matrimonio, del divorzio, e dei loro rispettivi requisiti, che sono costante oggetto di riflessione nella nostra Società
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