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mercoledì, 24 Aprile 2024

Assicurazione RCA autocarri e autoveicoli: differenze sostanziali della polizza e fiscali

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L’assicurazione RCA per autocarri e quella per automezzi hanno delle differenze sostanziali e un diverso trattamento dal punto di vista della deducibilità fiscale. Questo perché mentre gli autocarri vengono, per loro natura, considerati strumentali per l’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, gli automezzi sono tali ”per destinazione”, ossia a seconda dell’uso al quale sono destinati. Così, se l’auto personale dell’imprenditore non è considerata strumentale per destinazione, lo è invece quella aziendale, data ad esempio in uso ai dipendenti per trasferte di lavoro. La disciplina sulla diversa deducibilità fiscale dell’assicurazione RCA di autocarri e automezzi è contenuta nell’art. 164 del TUIR (”Testo Unico della Imposte sui Redditi”).

Assicurazione RCA autocarri e autoveicoli: differenze sostanziali della polizza e fiscali
Assicurazione RCA autocarri e autoveicoli: differenze sostanziali della polizza e fiscali

Requisiti per considerare un veicolo come autocarro
La definizione ai fini fiscali di autocarro è data dalla lettera d), comma 1 dell’art. 54 D.lgs. 285/1992. Un veicolo a motore è considerato autocarro se risulta adibito al trasporto di cose e delle sole persone addette alla cura, al carico e allo scarico delle cose stesse. Gli autocarri i cui costi, compreso quella dalla polizza RCA, risultano interamente deducibili sono immatricolati con il codice N1, hanno carrozzeria con codice F0 e un rapporto tra potenza del motore e portata del mezzo pari o superiore a 180.

Oltre a questo, è necessario che tali mezzi siano adibiti esclusivamente all’attività d’impresa: quindi, il SUV immatricolato come autocarro che viene usato in azienda e anche per uso personale dell’imprenditore ha costi deducibili solo parzialmente, ossia nella misura del 20%, se si parla di reddito d’impresa, o dell’80% nel caso di reddito di lavoro autonomo svolto da agenti e rappresentanti di commercio. Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per determinare la promiscuità dell’utilizzo di un autocarro basta che lo stesso sia rilevato in circolazione nei giorni festivi.

Deducibilità dell’RCA sugli autoveicoli
Se siamo in presenza di un veicolo a motore immatricolato come automezzo, ai fini della deducibilità fiscale è necessario valutarne l’uso: esclusivo per l’attività o promiscuo (vale a dire, personale e aziendale). La destinazione del veicolo alla sola attività d’impresa o di lavoro autonomo ne rende interamente deducibili i costi, compreso quello della polizza RCA. Viceversa, l’uso promiscuo dell’autovettura comporta la limitazione della deducibilità fiscale dell’RCA al 20%, ovvero all’80% se si tratta di un veicolo utilizzato da agenti e rappresentanti. Il mancato rispetto di queste regole comporta una ripresa a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del costo indebitamente dedotto, con conseguente obbligo del versamento della maggiore imposta maggiorata di sanzione e interessi, nonché l’irrogazione di sanzioni, amministrative e pecuniarie. Secondo quanto previsto dall’art. 82 del Codice della strada, l’uso improprio di un autoveicolo con destinazione esclusiva all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, l’immatricolazione di un mezzo come autocarro non avendone i requisiti, comportano l’irrogazione di una multa che può arrivare fino a 1.500 euro e la sospesione della carta di circolazione.

Polizza RCA autocarri e automezzi
A differenza di quanto accade per gli automezzi, il costo della polizza RCA per un autocarro dipende dalla portata dello stesso e non dalla potenza del motore. Inoltre, mentre la classe di merito degli automezzi è direttamente connessa al loro conducente o a un appartenente al nucleo famigliare dello stesso, quella degli autocarri è legata al mezzo. Ogni autocarro nuovo viene classificato nella categoria di merito più bassa e guadagna posizioni solo se, trascorso un anno dalla stipula della polizza, non sono intervenuti sinistri. Per quanto concerne la copertura, le caratteristiche proprie dell’autocarro e del suo utilizzo abituale (lunghe percorrenze, alternanza di conducenti, uso esclusivo per l’attività d’impresa o promiscuo) lo rendono un mezzo potenzialmente soggetto a più incidenti rispetto all’autoveicolo.

Nel pacchetto base dell’RCA per autocarri, basti guardare questa pagina di Assicurazioniautocarri.com, è disciplinata l’assicurazione per 2 o al più 3 sinistri e, se si desidera una copertura maggiore, è necessario pagare un plus sul premio annuo. Altri aspetti che vanno considerati riguardano la copertura estesa a diversi conducenti, quella inerente il carico e lo scarico delle merci dall’autocarro e le limitazioni date dall’uso personale dello stesso. Infatti, se si dichiara che il mezzo serve esclusivamente per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo e, ad esempio, accade un sinistro mentre sono a bordo dei bambini, la copertura assicurativa viene meno.

 

 

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