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giovedì, 18 Aprile 2024

Comune di San Gavino, ordinanze restrittive prorogate sino al 13 aprile

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In attuazione dei DPCM e delle ordinanze citate in premessa e in particolare del DPCM 01.04.2020, al fine di implementare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 con decorrenza immediata:

è prorogata in via precauzionale sino al 13 aprile 2020 la validità delle disposizioni già adottate con le proprie precedenti Ordinanze nn. 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 14/2020 e 16/2020, come riportate di seguito:

RESTA ATTIVO in sede permanente il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) presso la sede municipale, fino a cessazione della situazione di emergenza, formato da:
• Carlo Tomasi, Sindaco con funzione di presidenza e coordinamento;
• il Responsabile del 1° Settore, Davide Uras, con funzione di Responsabilità per l’Assistenza Sociale e la comunicazione;
• il Responsabile del 4° Settore Massimiliano Orrù, con funzione di Responsabilità della Vigilanza;
• il Responsabile del 5° Settore, P.L. Mereu, con funzione di Responsabilità Tecnica e di Pianificazione;
la reperibilità della Centrale Operativa del C.O.C. dalle ore 00:00 alle ore 24,00, dal lunedì alla domenica e sino a cessazione dell’emergenza, tramite i recapiti telefonici

070 – 93749 211
070 – 93749 238
070 – 93749 229
070 – 93749 245
070 – 93749 223

RESTA ATTIVA in sede permanente la reperibilità mediante chiamata dalla Centrale Operativa del C.O.C. dalle ore 00:00 alle ore 24,00, dal lunedì alla domenica dell’Associazione Volontariato Euro 2001 Senza Confini con sede in Via Goldoni 2, esercitante funzioni di volontariato della Protezione Civile, in quanto utile e funzionale nell’attuale fase di emergenza:

l’Associazione Volontariato Euro 2001 Senza Confini con sede in Via Goldoni 2, esercitante funzioni di volontariato della Protezione Civile, è autorizzata ad esercitare con i propri uomini e mezzi, il supporto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio comunale, mediante attività di controllo visivo sul rispetto delle disposizioni emergenziali adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 e, secondo le intese operative, supportare le attività delle forze di polizia locale, con la modalità sopra richiamata, in particolare per quanto riguarda le aree periurbane e rurali, riferendo con appositi report giornalieri sulle attività svolte e sulle criticità accertate;

ACCESSO AI LOCALI E UFFICI COMUNALI
• l’accesso al pubblico sarà consentito nei locali e negli Uffici Comunali solo in caso di inderogabili e urgenti motivi e solo su prenotazione per appuntamento telefonico, via mail o via PEC;
• Le disposizioni di cui al presente punto, oltre che ai cittadini, sono rivolte anche ai professionisti, imprese e qualsiasi altra categoria di utenza.

CIMITERO COMUNALE
• Resta interdetto l’accesso al cimitero comunale.
• Durante i funerali l’accesso è consentito unicamente ai familiari del defunto, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro durante la tumulazione e, in generale, nel rispetto delle indicazioni generali di igiene e di mantenimento delle distanze interpersonali;

PARCO COMUNALE
• Si conferma la chiusura del parco comunale “Rolandi”;

PER GLI EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
• Si conferma la chiusura delle strutture e spazi sportivi annessi a tutti i plessi scolastici;
• Si conferma la chiusura di tutti gli impianti sportivi, delle palestre scolastiche e degli impianti al chiuso e all’aperto;
• Si conferma la chiusura delle sedi di tutte le associazioni culturali, sportive, sociali e ricreative con la conseguente sospensione delle convenzioni in essere per la concessione dei locali comunali, ad eccezione di quelle adibite a funzioni fondamentali di protezione civile e soccorso;

ECOCENTRO COMUNALE
• Resta interdetto l’accesso e il conferimento diretto dei rifiuti all’ecocentro comunale.
• I servizi di ritiro delle tipologie di rifiuto conferibili restano garantiti attraverso le normali cadenze del ritiro ordinario e attraverso il servizio porta a porta a chiamata.

DISPOSIZIONI VARIE
• sospensione del mercato settimanale del venerdì denominato “Su Mercadeddu” che si tiene nell’area di parcheggio antistante il locale ospedale, con possibilità di recupero delle giornate di mercato non svolte ovvero, ove non possibile, di portare in detrazione per le medesime giornate la somma dovuta a titolo di TOSAP/TARI;
• gli esercizi di ristorazione, bar, pizzerie artigianali, gelaterie e simili che prevedono il servizio a domicilio potranno tenere aperte le cucine dopo le 18, al fine di favorire la continuità dell’attività e purché rispettino le norme di sicurezza sanitaria.
• le rivendite di generi di Monopolio in attività nel territorio del Comune di San Gavino Monreale dovranno osservare l’orario giornaliero di chiusura fissato alle ore 18,00; è fatta salva la disciplina previgente in materia di aperture o chiusure nei giorni domenicali e festivi o di chiusura per ferie come approvata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• le rivendite nei cui locali siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito hanno l’obbligo della sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro e non;
• le attività di vendita di snack, bibite e bevande in genere effettuate mediante macchine per la distribuzione automatica dislocate in locali specifici dovranno osservare l’orario giornaliero di apertura delle attività dalle ore 07,30 alle ore 18,00;
• l’orario di chiusura di tutti gli esercizi commerciali diversi da quelli trattati ai punti precedenti è fissato inderogabilmente per le ore 20:00;
• è vietato il volantinaggio porta a porta, commerciale o di qualsivoglia natura.
• è vietato l’accesso di persone all’interno di parchi, aree gioco e giardini pubblici, delimitati o non delimitati con recinzioni e/o cancelli;
• è vietata, la sosta e la permanenza di persone all’interno di piazze e spazi pubblici, delimitati o non delimitati con recinzioni e/o cancelli, quali Piazza Marconi, Piazzetta Mercato, Piazza Resistenza, Piazza Battisti, parcheggio
Ordinanza del Sindaco n.18 del 03-04-2020 Pag. 4
Via Po, Piazza del Convento, parcheggio Via Piave, Piazzetta Via Trento angolo Via Milano, Piazza Salvo d’Acquisto, Piazza Gramsci, Piazza Tedde, Piazza Mameli, Piazza Risorgimento, Piazza Santa Teresa, parcheggio fronte ospedale, parcheggio stazione ferroviaria e simili;
• non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto su spazi e vie pubbliche;
• l’attività motoria all’aperto è consentita purché svolta individualmente, in prossimità’ della propria abitazione entro la distanza di mt. 100 dalla suddetta abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
• è vietato, per i cittadini proprietari di giardino annesso alla propria abitazione, passeggiare con animali domestici; per i cittadini che non dispongono di giardino è consentito il passeggio con gli animali domestici solo nelle aree in prossimità della propria abitazione, entro la distanza di mt. 100 e in ogni caso solo per situazioni di estrema necessità;
• sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno della stazione ferroviaria, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
• restano aperti quelli siti nell’ospedale, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
• è consentita limitatamente ai giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare e da attuarsi prioritariamente da soggetti d’età inferiore ai 67 anni; restano consentiti solo gli approvvigionamenti di cibo agli animali detenuti nelle località campestri, anch’essi da attuarsi prioritariamente da soggetti d’età inferiore ai 67 anni;
• fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM dell’11.3.2020;
• è consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all’acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all’acquisto di farmaci;
• al fine di regolare quanto più possibile il dettato del punto precedente è fatto obbligo per le attività commerciali di intraprendere tutte le iniziative volte a disincentivare la vendita di piccoli quantitativi di prodotti ripetutamente acquistati, nel corso delle giornate, dagli stessi individui;
• è fatto obbligo d’utilizzo per tutti gli esercenti attività aperte al pubblico dei dispositivi di sicurezza personale e degli strumenti necessari a impedire la possibile diffusione del virus durante la manipolazione degli alimenti sfusi (pinze, guanti monouso ecc.);
• è fatto obbligo per tutti gli artigiani, i commercianti, i volontari che effettuano manutenzioni, consegne o servizi a domicilio di indossare i dispositivi di sicurezza;
• sono sospese tutte le attività di supporto e assistenza domiciliare gestite in qualsiasi forma, pubbliche e private, operanti nel territorio comunale, ad esclusione delle sole attività ritenute oggettivamente indifferibili, la cui sospensione potrebbe precludere la salute delle persone seguite e che non possano essere eseguite da alcun familiare di riferimento degli assistiti.

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