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martedì, 16 Aprile 2024

Il mercatino di San Gavino riparte da venerdì 29 maggio

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Con l’ordinanza 30 del 19-05-2020 il Comune di San Gavino Monreale ha autorizzato la riapertura ai venditori e ai cittadini del mercatino settimanale rionale “Su mercadeddu”.

Il mercato avrà accesso contingentato, e ripartirà con l’osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento. Le regole sono stringenti: ecco la lista delle disposizioni a cui tutti dovranno attenersi.


− ogni operatore economico è obbligato a vigilare che, relativamente alla propria postazione di vendita, siano tassativamente e costantemente rispettate le previste misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento;

− il singolo operatore economico risponde personalmente, in caso di omessa vigilanza, dell’inosservanza delle suddette misure da parte dei propri clienti;

− in caso di accertamento di violazione a carico del singolo operatore economico per mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, l’organo di polizia intervenuto disporrà l’immediata chiusura dell’attività sino alla regolarizzazione della stessa in conformità alle norme nazionali e regionali;

− l’attività potrà riprendere solo qualora siano rispettate le condizioni di sicurezza. Resta ferma l’applicazione della sanzione pecuniaria e la trasmissione del verbale di accertamento all’organo competente per l’irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni;

− in caso di ripetute inottemperanze o segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, delle distanze interpersonali o al verificarsi di assembramenti o altre situazioni che creino turbativa o condizioni di scarsa sicurezza, sarà adottato nuovo provvedimento di chiusura del mercato;

− le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.19/2020, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dell’ordinanza R.A.S. n. 23 del 17 maggio 2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00;


il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sanitarie di prevenzione e contenimento da parte degli operatori economici, comporta a carico dei trasgressori ai sensi dell’artt.1 lett.z) e art.4 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 anche l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

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