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sabato, 27 Luglio 2024

Villacidro, è emergenza Covid: il Sindaco chiude tutte le scuole fino al 30 gennaio 2022

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Come anticipato informalmente qualche ora fa, con la pubblicazione della notizia della chiusura del Liceo Classico e Linguistico “E. Piga”, preludio a un’ordinanza di più ampio respiro nel Comune di Villacidro.

Ordinanza arrivata in serata, firmata dal Sindaco Federico Sollai, con decorrenza dal 20 gennaio 2022 e con effetto fino al 30 gennaio 2022 compreso, salvo proroghe. Nel testo si legge che:

  • Sono sospese tutte le attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del territorio Comunale, compresi gli asili nido e il micro-nido Comunale;
  • Sono sospese tutte le forme di attività ludiche, ricreative, manifestazioni e feste (pubbliche e private) sia all’aperto che all’interno di locali pubblici o privati, strutture sportive, palestre e ludoteche, incluso il Centro di Aggregazione Sociale e la biblioteca comunale;
  • Sono sospese tutte le forme di attività sportive non agonistiche sia all’aperto che all’interno di strutture sportive, palestre che in generale sono attrezzate per lo sport, per tutte le fasce di età, ed è comunque fatto divieto di svolgere qualunque attività all’interno delle palestre scolastiche comunali e per le quali le concessioni sono sospese, fermo restando le norme di carattere generale per le attività agonistiche;
  • Sono sospese tutte le concessioni di locali comunali per attività culturali, ricreative o sociali, anche ubicati nelle scuole, e conseguentemente è fatto divieto di svolgere le attività al loro interno;
  • È fatto divieto di assembramento in prossimità di aree pubbliche (parchi, piazze, spazi pubblici, etc.) al fine di contenere i contagi e la diffusione del virus SARS-CoV-2;
  • È fatto obbligo, per l’intera giornata, di usare mascherine (preferibilmente FFP2) quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come: fermate di mezzi pubblici, ingressi delle scuole, ingressi di ambulatori medici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l’igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina;
  • L’obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri  locali in base allo spazio utilizzabile;
  • A tutti coloro, che sono venuti a contatto con soggetti positivi, l’obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, nonché per salvaguardare l’integrità della vita e della salute dei cittadini, sino alla comunicazione, da parte dell’ATS, dell’esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020 n. 74.

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