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giovedì, 28 Marzo 2024

[L’avvocato risponde] Alimenti al figlio

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Prosegue la nostra rubrica L’avvocato risponde sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che potete scrivere alla nostra redazione mandando una e-mail all’indirizzo redazione@sangavinomonreale.net per porre le vostre domande al nostro avvocato.

Ecco l’ultima domanda rivolta al nostro avvocato.

Avvocato, in quali casi è dovuto (o non dovuto) il sostentamento ad un figlio maggiorenne, in caso di separazione dei genitori?

L'Avvocato risponde
L’Avvocato risponde

Argomento da sempre e costantemente attuale è quello relativo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato. Su tale questione è intervenuta recentemente la Sezione Civile del Tribunale di Lamezia Terme, con la Decisione del 17 luglio 2012, stabilendo come “il genitore separato ha l’ obbligo del mantenimento del figlio, anche se maggiorenne, fintanto che lo stesso genitore interessato non fornisca prova che il figlio abbia raggiunto una indipendenza economica”, non senza specificare come l’ obbligo al mantenimento perduri sino a che il figlio sia stato posto nelle condizioni per potere essere autosufficiente, senza averne però, tratto alcun profitto per sua colpa oppure per scelta. Oltre a questo, il Tribunale precisa come tale presupposto non possa essere dimostrato dal semplice conseguimento di un titolo di studio ( universitario ) o dalla celebrazione del matrimonio cui, tuttavia, non consegua la costituzione di un nuovo nucleo familiare, che sia indipendente a livello finanziario nonché autonomo.

Invero, i motivi che legittimano il genitore a non provvedere più al mantenimento del figlio sono due:
1) il raggiungimento della indipendenza economica;
2) il persistente stato di disoccupazione dovuto ad inerzia del figlio ( o anche da un ingiustificato rifiuto allo svolgimento di una attività lavorativa);

Tuttavia la Suprema Corte precisa come, per quanto concerne il primo motivo, tale presupposto consista nel percepimento di un reddito, corrispondente alla professionalità acquisita dal soggetto, connessa allo svolgimento di una attività lavorativa remunerata (o quantomeno all’avvio della stessa) con concrete prospettive che siano tali da assicurare al figlio maggiorenne un introito sicuro e stabile per l’avvenire (così Cass. 8821/06, Cass. 22214/04). Ma la Suprema Corte, nella Sentenza 12477/04, precisa anche come l’obbligo del genitore al mantenimento venga meno nel momento in cui il figlio abbia trovato un lavoro stabile che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso).

Quindi, in conclusione e continuando nel solco di tale orientamento, la Suprema Corte stabilisce che la persistenza dei presupposti giustificanti l’obbligo del genitore al mantenimento deve, inoltre, essere contemperata ai criteri di rigore proporzionalmente crescente in riferimento all’età dei figli beneficiari, in modo tale da escludere che la tutela della prole possa essere protratta oltre quelli che sono i ragionevoli limiti di tempo e misura, superati i quali, si verrebbero a creare vere e proprie forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei rispettivi genitori sempre più anziani (Così Cass. 12477/04).

Quindi, il messaggio della Suprema Corte è chiaro: viene concessa ai giovani adeguato e opportuno mantenimento da parte dei genitori ma, con precisi limiti atti ad evitare situazioni non meritevoli di tutela né che costituiscano vere e proprie forme di parassitismo in danno dei genitori.

Fabio Marrocu

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