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lunedì, 9 Dicembre 2024
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La toga: brevi cenni storici e suo significato

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Sin da quando frequentavo il Liceo, il mio sogno era quello di diventare avvocato, mi affascinava quella veste nera, di cui, a quei tempi, non conoscevo il significato, il valore, l’alta funzione. Vedevo in chi la indossava un “Paladino della Giustizia”.

Sognavo e ripetevo in cuor mio: un giorno la indosserò anche io! Ebbene sì, quel giorno è arrivato: ricordo che quando prestai il solenne impegno e indossai per la prima volta quella veste nera, tanto desiderata –“hoc erat in votis”-, fui sommersa da una forte emozione!

Il sogno si era finalmente realizzato!  “L’impegno prestato” mi fece capire, realizzare che quella veste nera, non è una semplice veste, ma è colma di tanti e nobili significati.

Prima di passare ad esaminare l’importanza della veste nera, che Noi Avvocati dobbiamo onorare e indossare con rispetto, riporto un passo del Carnelutti: “….la Toga è un costume maestoso, che magnifica non tanto la persona, quanto la funzione e l’ordine sociale stesso che ha fornito l’investitura. Ma il costume giudiziario non è riservato ai soli rappresentanti dell’Autorità, bensì anche agli Avvocati, che difendono interessi privati. Avvocati, Pubblici Ministeri e Presidenti indossano tutti una toga molto simile. […]Rifiutarsi di indossare la toga rappresenta, perciò, la rottura più violenta dell’ordine che sia dato immaginare. […]”

La toga – il cui nome è collegato con il verbo latino tego,”ricoprire” – era una veste usata dagli antichi romani. Si indossava sopra la “tunica” e  avvolgeva la persona passando sotto l’ascella destra in modo da lasciare libero il braccio destro e si annodava sopra la spalla sinistra formando, così, ricche pieghe trasversali.

Senza dubbio, la toga era una veste signorile e, comunque, non veniva indossata dalla plebe. Nell’Antica Roma era l’emblema delle cariche pubbliche, del potere civile, dell’attività politica. A questo proposito cito il motto: “Cedant arma togae” cioè le armi cedano il posto alle civili magistrature, all’attività pacifica –Cicerone, De officiis, I, 77. Da questo motto si coglie il significato che, già al tempo di Cicerone, veniva attribuito a chi indossava il “cencio nero”; e, cioè si abbandonino le armi e si rimetta la soluzione dei casi nella persona dell’avvocato, professionista della parola.

Nell’Antica Roma si distinguevano diversi tipi di toga:

  • la “toga praetexta” – cioè orlata di porpora – era considerata la veste nazionale romana ed era diversificata per colore e per tipo di orlatura a seconda delle cariche e delle circostanze; la “toga virilis” era il simbolo della maggiore età ( i fanciulli la indossavano a 17 anni ); la “toga purpurea“, infine, era privilegio dell’Imperatore.

 A seguito del  crollo dell’Impero Romano la toga cadde in disuso per comparire nel Medio Evo come abito solenne per magistrati, patrizi, persone di rango e, perfino, per i medici.

 Nel corso dei tempi la toga subì profonde modifiche rispetto al modello originale romano. Essa divenne più ampia e più lunga, venne corredata di maniche e altri accessori, come il colletto e il copricapo.

In tal modo la toga è giunta fino ai giorni nostri divenendo la veste tradizionale dei giudici e degli avvocati nei dibattiti processuali, nonché il paramento solenne degli accademici e dei docenti universitari nelle cerimonie pubbliche.

Nel tempo sono state più volte fissate precise regole perché la foggia delle toghe rendesse chiaro, evidente il grado o il rango di chi le indossava.

Gli artt. 104 e 105 del R.D. del 26.08.1926, riguardanti le toghe e i tocchi degli avvocati, così dispongono:

Art. 104. – “Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell’altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell’altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi d’argento misto e seta nera, o d’oro misto a seta nera,(nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell’albo di un collegio o nell’albo speciale di cui all’art. 17 della legge 25 marzo 1926, n.453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell’articolo 4 dalla predetta Legge e dinanzi ai consigli dell’ordine ed al Consiglio Superiore Forense. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione”.

Art. 105. – “Il tocco dei membri dei consigli degli ordini dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presenti in città sedi di corte di appello, di due galloni di argento misto a seta nera.

Il tocco dei membri del consiglio dell’ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino di oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello di un gallone d’oro portante nel mezzo un cordoncino d’oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di corte di appello e dei membri del consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d’oro misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d’oro misto a seta nera.

L’argento e l’oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.

Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino d’oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.

Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori

Si ricordi che la figura del procuratore legale è stata soppressa.

Dalle summenzionate disposizioni si desume che, al di là dell’obbligo di legge e delle possibili sanzioni disciplinari che possono essere comminate, Noi Avvocati dobbiamo sempre indossare la toga  consci di non essere assoggettati ad un obbligo, ma di essere ammessi ad un onore e ad un privilegio; onore e privilegio fonti di grandi responsabilità.

La toga è, infatti, l’emblema esteriore dell’altissima funzione sociale, intellettuale e morale dell’avvocato; è, altresì, la veste che contraddistingue il ruolo importantissimo della difesa nella dialettica del processo; è, insomma, il punto di riferimento del cittadino che in essa ripone fiducia ogniqualvolta veda violati i propri diritti, et nel pubblico et nel privato.

Per concludere, la toga non è una semplice veste per identificare chi svolge, come nel mio caso, la professione di avvocato, ma è qualcosa di più!! in quanto racchiude in sé diversi significati.

Toga significa professionalità; Toga significa ricerca di Giustizia e Verità; Toga significa buon senso ed umiltà; Toga significa rispetto; Toga significa equilibrio; Toga significa essere non apparire…

Non basta indossare la toga, non basta sproloquiare di libertà, indipendenza… se dentro di Noi Avvocati non siamo nella nostra coscienza liberi, indipendenti nell’esercizio della professione, come dispone l’art. 10 del Codice Deontologico Forense “Dovere di indipendenza”: Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.[…]”.

Avv. Luisa Camboni
Studio Legale Avv. Luisa Camboni
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